La prima Sezione Civile con ordinanza n. 11557/2019 depositata il 2 maggio ’19 ha statuito che nel caso di smarrimento dell’assegno, regolarmente denunciato dal correntista, la banca domiciliataria non è dispensata dall’onere di levata del protesto ove ricorrano i requisiti normativamente stabiliti. Infatti ove il giratario presenti il titolo di cui è in possesso, per il pagamento all’istituto domiciliatario, e questo riscontri il difetto del necessario rapporto di provvista con l’obbligato principale, la banca domiciliataria non potrà che far emergere tale situazione con la levata del protesto stesso. Pertanto, la stessa Corte puntualizza che la sussistenza di regolare denuncia di smarrimento effettuata dal correntista, non comporta la perdita di efficacia del titolo stesso.
- 5. DISDETTA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO: NECESSARIA ADEGUATA MOTIVAZIONE
- Il lavoratore che utilizza i permessi per familiari disabili per finalità diverse va licenziato