Il consenso non può essere una scriminante nel reato di sostituzione di persona

Con la Sentenza n. 7808/2019 la V Sezione Penale della Corte di Cassazione ha statuito che per la configurabilità del reato di cui all’art. 494 c.p., la sussistenza del consenso non ne esclude la punibilità.

Oggetto della sentenza era il ricorso per Cassazione prodotto dalla difesa dell’imputato avverso la conferma della sentenza di primo grado emessa dalla Corte d’Appello competente. La tesi della difesa del ricorrente era quella per la quale l’esistenza del consenso tra i due soci, al fine di consentire la creazione di un nuovo account con i dati anagrafici di uno, ma utilizzato dall’altro potesse escludere la configurabilità del su menzionato reato, aggiungendo tra l’altro che attraverso l’utilizzazione di questo account riportanti generalità reali, ma non proprie, il ricorrente non avrebbe arrecato alcun danno alla nota comunità virtuale. Gli Ermellini, però hanno avuto modo di sottolineare che “l’art. 494 c.p. punisce chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio, o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sè o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici”.

Il consenso non può essere una scriminante nel reato di sostituzione di persona
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