Il contenuto dell’obbligatorio esperimento preventivo della procedura di mediazione

La II sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18060/2019, ha statuito che, in virtù dell’art. 5, comma 2-bis, d.lgs. n. 28/2010, affinché si consideri effettuata la condizione di procedibilità, relativa all’obbligatorio esperimento del procedimento di mediazione, è necessario che davanti al mediatore si sia svolto un primo incontro tra le parti, con l’assistenza dei rispettivi difensori.

La vicenda nasce dalla conferma della Corte d’Appello della sentenza del Tribunale, con cui a seguito dell’accertamento dell’inadempimento contrattuale della parte, si dichiarava risolto per gli effetti il contratto di locazione, intimando all’inadempiente l’immediato rilascio dell’immobile.

Ciò premesso, veniva disattesa l’eccezione dell’appellante di improcedibilità della domanda, per il mancato esperimento dell’obbligatorio esperimento di mediazione, di cui all’art.  5, comma 2-bis, d.lgs. n. 28/2010.

La Corte adita dal ricorrente, al fine dell’accoglimento del ricorso, osservava che il preventivo esperimento obbligatorio di mediazione si era celebrato alla presenza del solo procuratore della parte interessata, il quale era però munito di mera procura alle liti e quindi, per tale motivo, la procedura di mediazione non poteva considerarsi avverata.

Il contenuto dell’obbligatorio esperimento preventivo della procedura di mediazione