La Cassazione è intervenuta in tema di cambiale agraria (sentenza n°14227 del 23/06/2014) sancendo il principio che se un creditore agisce in base a tale cambiale non è tenuto a provare il rapporto sottostante e lo scopo del prestito non costituisce integrale ricezione del negozio sottostante.
- Al lavoratore è dovuto di dimostrare l’invalidità conseguita sul posto di lavoro
- Rapporto direttore-dipendente