Lo stato di insolvenza può desumersi dall’inadempimento anche di una sola obbligazione

La VI sezione Civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15572/2019 si è pronunciata sullo stato di insolvenza di una società e su come questo possa e debba desumersi da fatti concreti.

La Corte d’Appello respingeva il reclamo proposto dalla stessa società fallita avverso il provvedimento emesso dal Tribunale, con cui questo ne dichiarava il fallimento, riportando quale motivazione la mancata contestazione del credito di una società finanziaria nei confronti di essa.

La Corte di Cassazione investita dal giudizio, dichiarava il ricorso infondato.

Il Collegio precisa che lo stato di insolvenza, quale presupposto del provvedimento con cui si dichiara il fallimento di una società, è riscontrabile nei casi specifici, in cui la stessa non è in grado di soddisfare le proprie obbligazioni con gli ordinari mezzi, quale normale conseguenza dell’assenza di liquidità e di credito, necessari all’espletamento di una corretta e normale attività imprenditoriale. Rilevando, quale prova di tale stato, anche una sola obbligazione non adempiuta.

Lo stato di insolvenza può desumersi dall’inadempimento anche di una sola obbligazione