La Cassazione Civile, con sentenza n°4380 del 04/03/2015, ha statuito che la banca, in una procedura fallimentare, può eccepire i propri crediti in compensazione del debito verso il correntista fallito, pur se nella procedura di pignoramento presso terzi, divenuta improcedibile per l’intervenuto fallimento, aveva taciuto tali rapporti.
 
L’avvio di una procedura esecutiva individuale per parte dei crediti non preclude alla banca di chiedere, in sede fallimentare, l’intero ammontare dovuto.