Questo l’orientamento che fuoriesce dalla sentenza n. 13686/2019 della II sezione Civile della Corte di Cassazione. Così il supremo collegio accoglie il ricorso presentato dal terzo e rinvia alla Corte d’appello. Il terzo, infatti, conveniva in giudizio il promittente venditore al fine di vedersi accogliere l’obbligo scaturente dall’art. 2932 c.c., ovvero quello di concludere. Per ben due gradi tale obbligo non gli veniva riconosciuto. La Suprema Corte preliminarmente rileva che l’electio amici retroagisce al momento della stipula del preliminare, per cui il terzo subentrante sostituisce con effetto retroattivo lo stipulante. La nomina si precisa, nel caso di specie si perfeziona con la citazione ex art. 2932 c.c., non risultando necessaria alcuna solenne accettazione. Infine, per quanto riguarda la forma il Collegio specifica, che sarà sufficiente che al promittente venditore pervenga un documento scritto nel quale si accerti la nomina, e la contestuale accettazione, che nel caso di specie si può concretamente rintracciare nell’atto di citazione stesso.
La nomina del terzo ha effetto retroattivo fino alla stipula del preliminare